Articolo 15.
(Disposizioni in materia di arbitrati).

        1. Al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano dal 1o luglio 2008.